Un recente verdetto emesso dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha portato una ventata di chiarezza in un ambito da sempre molto delicato: quello delle donazioni informali tra genitori e figli. La sentenza numero 7442 stabilisce infatti che quelle donazioni non formalizzate tramite atto scritto e non registrate non siano soggette a tassazione. Questo importante pronunciamento è stato accolto con favore da molte famiglie italiane che spesso scelgono di supportarsi economicamente attraverso trasferimenti di denaro o beni al di fuori di schemi formali.
La questione, seguita con particolare attenzione dal quotidiano economico Il Sole24Ore, trova ora una risoluzione definitiva. Lo scontro interpretativo riguardava la posizione espressa nella circolare 30/2015 delle Entrate, la quale è stata definita dalla Corte “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta”, soprattutto nella parte in cui sottolineava l’applicabilità dell’imposta di donazione anche in assenza di atto scritto.
A seguito della sentenza, è emerso che la non applicazione dell’imposta sulle donazioni concerne anche certe categorie di donazione indiretta, ossia quelle che si configurano in atti di compravendita con pagamento effettuato da terzi rispetto all’acquirente. Tutto ciò è valido a meno che le donazioni non siano registrate volontariamente o non venga dichiarata dal contribuente l’esistenza di un trasferimento avente valore superiore a un milione di euro durante una procedura di accertamento relativa ai tributi.
Un elemento cruciale messo in luce dalla Cassazione è che una donazione indiretta diventa rilevante ai fini fiscali solo se emergente da atti soggetti a registrazione. Ciò significa che le donazioni informali tra genitori e figli, qualora non formalizzate e non dichiarate, non entrano a fare parte del calcolo della franchigia da un milione di euro prevista per le donazioni tra parenti prossimi.
Inoltre, questo indirizzo giurisprudenziale stabilisce che non sussiste un obbligo generalizzato di registrazione per tutte le donazioni indirette, il che rappresenta un punto fondamentale che le distanzia dal trattamento fiscale delle donazioni dirette.
Ciò risponde a un’esigenza di chiarezza normativa e interpretativa molto attesa dai contribuenti, specie in un contesto in cui la facilitazione del passaggio generazionale dei beni riveste una notevole importanza socio-economica. La sentenza, quindi, non solo definisce i contorni dell’obbligo di registrazione e di tassazione delle donazioni, ma apre anche la strada a nuove dinamiche familiari in cui il sostegno finanziario può avvenire con maggiore serenità e minori complicazioni burocratiche.
