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Piano paesaggistico della Campania: tra necessità di tutela e criticità attuative nel governo del territorio

In ATTUALITA', CAMPANIA
Aprile 24, 2026
di Antonio Verderosa –

di Antonio Verderosa

1.      GENESI, QUADRO NORMATIVO ED EFFETTI CONFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA

L’iter di formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Campania si inserisce in un percorso normativo avviato a livello nazionale con la legge Galasso (1985) e ridefinito in maniera organica dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha introdotto l’obbligo per le Regioni di dotarsi di piani paesaggistici elaborati in co-pianificazione con lo Stato. In Campania, tuttavia, tale processo ha conosciuto una lunga fase di inerzia, durante la quale la tutela del paesaggio è rimasta affidata a strumenti settoriali e piani paesistici preesistenti, spesso risalenti agli anni Novanta e privi di una visione sistemica. Solo a partire dagli anni successivi al 2010 si avvia un confronto strutturato tra Regione e Ministero della Cultura, che pone le basi per la costruzione del PPR secondo i principi della co-pianificazione previsti dal Codice.

La svolta operativa si registra nel 2025, quando la Regione Campania avvia formalmente la fase di adozione del piano con l’approvazione della proposta preliminare mediante Delibera di Giunta Regionale n. 746/2025, pubblicata sul BURC n. 77 del 30 ottobre 2025. Questo passaggio segna, a oltre vent’anni dall’entrata in vigore del Codice, il primo tentativo concreto di costruire un quadro unitario di pianificazione paesaggistica regionale, finalizzato non solo alla tutela dei beni paesaggistici ma anche alla definizione di regole coerenti per le trasformazioni territoriali. Il piano, redatto congiuntamente con il Ministero, si propone infatti di aggiornare la ricognizione dei beni sottoposti a vincolo secondo i criteri del D.Lgs. 42/2004, superando l’impianto frammentario delle tutele stratificatesi nel tempo.

A partire da gennaio 2026 si apre la fase delle osservazioni, con una finestra di 120 giorni destinata a Comuni, enti locali e soggetti istituzionali, configurando un passaggio cruciale di confronto interistituzionale e tecnico. In questa fase emergono con maggiore evidenza le implicazioni operative del piano, che ridefinisce in modo analitico il quadro conoscitivo, gestionale e normativo del territorio regionale, articolando ambiti di paesaggio, obiettivi di qualità e prescrizioni d’uso. Particolare rilievo assume il coordinamento con strumenti vigenti di elevata complessità, come il Piano Urbanistico Territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, rispetto al quale il PPR si pone in una logica di integrazione e razionalizzazione delle discipline di tutela. L’adozione del piano rappresenta dunque l’esito di un percorso lungo e disomogeneo, ma anche l’avvio di una fase potenzialmente critica, in cui l’adeguamento degli strumenti locali e la gestione delle osservazioni determineranno l’effettiva efficacia del nuovo assetto paesaggistico regionale.

L’adozione del Piano Paesaggistico Regionale della Campania determina ricadute dirette e cogenti sulla pianificazione urbanistica comunale, imponendo un obbligo generalizzato di adeguamento degli strumenti vigenti, anche laddove questi siano stati di recente approvati o adottati. Tale effetto discende in modo chiaro dal quadro normativo delineato dal Codice e, in particolare, dagli artt. 143 e 145, che attribuiscono al piano paesaggistico efficacia prevalente e immediatamente conformativa rispetto alla pianificazione urbanistica. In altri termini, il PPR non si limita a introdurre indirizzi generali, ma incide direttamente sulle destinazioni d’uso e sulle possibilità di trasformazione del territorio, imponendo un riallineamento sostanziale delle previsioni comunali.

In questo quadro si colloca il caso del Comune di Sturno, il cui territorio, pur non essendo stato storicamente incluso in specifici piani paesaggistici di ambito, risulta integralmente assoggettato alla disciplina di tutela prevista dal Codice, con particolare riferimento agli artt. 136 e 142, relativi rispettivamente ai beni di notevole interesse pubblico e alle aree tutelate per legge (tra cui corsi d’acqua, boschi e fasce di rispetto). A tali disposizioni si affiancano gli artt. 131, 135 e 143, che configurano il paesaggio come valore primario e assoluto. In tale contesto, il PPR della Campania — redatto congiuntamente dalla Regione e dal Ministero secondo il principio di copianificazione e avviato con l’Intesa istituzionale del 14 luglio 2016 — rappresenta il livello ordinatore sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale, il cui iter si è concretizzato con l’adozione mediante Deliberazioni di Giunta Regionale n. 745 e n. 746 del 22 ottobre 2025.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in maniera costante la portata di tale rapporto di sovraordinazione, affermando che il piano paesaggistico «prevale sugli strumenti urbanistici ed è idoneo a conformare in via diretta le destinazioni d’uso del territorio» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1830/2017) e che esso costituisce espressione di un potere pianificatorio primario, funzionale alla tutela di un interesse di rango costituzionale quale il paesaggio, ai sensi dell’art. 9 Cost. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2221/2016). Ne deriva che, già dalla fase di adozione, trovano applicazione misure di salvaguardia che impediscono la realizzazione di interventi in contrasto con le prescrizioni del piano, mentre, a seguito dell’approvazione, le sue disposizioni diventano immediatamente cogenti e prevalenti su ogni strumento urbanistico difforme.

2.      INDIRIZZI DEL PPR NEI CONTESTI INTERNI E ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Con specifico riferimento ai contesti territoriali interni, il PPR introduce un sistema articolato di indirizzi e prescrizioni fondato su una lettura integrata delle componenti paesaggistiche, ambientali e insediative. In primo luogo, viene affermata la tutela strutturale del paesaggio agrario e della matrice rurale, considerati invarianti identitarie, con conseguente limitazione delle trasformazioni che ne compromettano continuità e leggibilità. In secondo luogo, il piano pone particolare attenzione alla salvaguardia delle morfologie collinari, dei crinali e dei rapporti visuali, evitando alterazioni dei profili paesaggistici. Ulteriore elemento centrale è rappresentato dalla tutela delle reti ecologiche, dei sistemi boscati e delle componenti idrografiche, tra cui i fiumi  ed  i valloni minori, soggetti a vincolo paesaggistico ex art. 142 del Codice, con relative fasce di rispetto.

In tale prospettiva, il PPR supera la dimensione meramente vincolistica, configurandosi come strumento di governo attivo del territorio, orientato alla qualità paesaggistica, alla sostenibilità e all’integrazione tra sistemi naturali e insediativi. Le trasformazioni ammissibili risultano subordinate non solo alla compatibilità paesaggistica, ma anche alla qualità progettuale e alla coerenza con i caratteri identitari dei luoghi. La giurisprudenza ha ribadito il carattere cogente di tali indirizzi, precisando che le scelte urbanistiche comunali devono conformarsi alle prescrizioni del piano senza possibilità di deroga (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7147/2023).

Parallelamente, il PPR introduce criteri stringenti di contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa, promuovendo un modello di sviluppo fondato sul riuso, sulla rigenerazione urbana e sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con la L.R. Campania n. 13/2022 e il Regolamento regionale n. 3/2025, che rafforzano il principio del consumo di suolo “zero”. In questo scenario, il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è chiamato non a un mero recepimento formale, ma a una traduzione operativa e sostanziale delle prescrizioni paesaggistiche.

Ciò implica, in primo luogo, una riduzione delle previsioni edificatorie non attuate e una rimodulazione del carico urbanistico, anche alla luce delle istanze di retrocessione ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 16/2004. In secondo luogo, comporta la riclassificazione e retrocessione delle aree non compatibili con i valori paesaggistici, in particolare negli ambiti agricoli e periurbani, rafforzando la tutela del territorio rurale e delle componenti ambientali. A ciò si aggiunge la necessità di integrare le reti ecologiche e i sistemi naturali nella struttura del piano, garantendo la salvaguardia delle fasce di rispetto idrografiche e delle aree boscate.

Contestualmente, il PUC è chiamato a una riorganizzazione selettiva delle funzioni insediative, orientandole verso ambiti già infrastrutturati e coerenti con le nuove dinamiche territoriali, evitando fenomeni di espansione diffusa e privilegiando assetti più compatti e sostenibili. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato la legittimità di revisioni anche incisive della pianificazione urbanistica, purché sorrette da un coerente disegno pianificatorio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2221/2016).

Ne deriva che l’adeguamento del PUC al PPR costituisce un atto dovuto, imposto dal rapporto di sovraordinazione tra i due livelli di pianificazione, come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i piani paesaggistici prevalgono su ogni strumento urbanistico e impongono prescrizioni immediatamente vincolanti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3864/2021; n. 4778/2019; n. 32/2018). In questa prospettiva, il PUC si configura come strumento attuativo del piano paesaggistico, assumendo il paesaggio come principio ordinatore delle scelte di piano. Ne deriva un modello territoriale orientato alla qualità, alla sostenibilità e al contenimento delle trasformazioni, nel quale la riduzione del consumo di suolo, la valorizzazione delle risorse locali e la compatibilità paesaggistica diventano criteri guida, rendendo legittime anche scelte pianificatorie in riduzione delle capacità edificatorie, in assenza di un affidamento qualificato alla conservazione delle precedenti destinazioni.

3.      DISARTICOLAZIONE TRA GOVERNANCE REGIONALE E TERRITORI: CRITICITÀ APPLICATIVE DEL PPR

Tuttavia, proprio nella fase attuale di attuazione e confronto, emerge con particolare evidenza una criticità strutturale del Piano Paesaggistico Regionale, rappresentata da una crescente disarticolazione tra la governance regionale e i territori locali. Dalle risultanze dei tavoli tecnici territoriali si rileva infatti una diffusa percezione, pressoché unanime tra le amministrazioni comunali, di una significativa distanza tra l’impianto normativo del PPR e le specificità operative dei contesti locali, soprattutto nelle aree interne. È stata più volte evidenziata la necessità di un confronto istituzionale più strutturato, continuativo e preventivo, sottolineando come il percorso sinora sviluppato non abbia garantito un adeguato livello di condivisione sui contenuti normativi, destinati a incidere direttamente sull’azione amministrativa degli enti locali.

Le criticità emerse appaiono molteplici e tra loro interconnesse. In primo luogo, viene segnalato il rischio di rigidità applicativa delle norme, con potenziali effetti di paralisi amministrativa, analoghi a quelli già registrati in precedenti esperienze di pianificazione paesaggistica. In secondo luogo, si evidenzia la difficoltà di rappresentare adeguatamente le specificità territoriali e le esigenze locali all’interno di un impianto normativo percepito come eccessivamente uniforme e poco adattivo. Ulteriore elemento critico riguarda la necessità di garantire un equilibrio più efficace tra tutela paesaggistica e sviluppo sostenibile, evitando che la prima si traduca in un vincolo meramente impeditivo, incapace di accompagnare le dinamiche evolutive dei territori. In questo quadro, i Comuni hanno manifestato una chiara disponibilità a contribuire attivamente al processo di costruzione del piano, attraverso la segnalazione di criticità applicative e la formulazione di proposte migliorative, precisando tuttavia che tali contributi non possono sostituire un reale coinvolgimento nella fase di definizione della disciplina normativa.

Con specifico riferimento ai contesti territoriali interni, quali la Valle dell’Ufita, emerge in maniera ancora più evidente il rischio di uno scollamento tra norma e realtà territoriale. Il PPR introduce infatti un sistema articolato di indirizzi fondato sulla tutela della matrice rurale, delle morfologie collinari, delle reti ecologiche e delle componenti idrografiche, ma tali prescrizioni, se non adeguatamente calibrate, possono risultare difficilmente applicabili o non pienamente coerenti con le dinamiche socio-economiche locali, caratterizzate da fragilità strutturali e da esigenze di sviluppo specifiche.

In tale prospettiva, il Piano Urbanistico Comunale (PUC) — quale strumento sottordinato al PPR — è chiamato a un adeguamento non meramente formale, ma sostanziale, che comporta riduzione delle previsioni edificatorie non attuate, retrocessione delle aree non compatibili e riorganizzazione selettiva delle funzioni insediative. Tuttavia, questo processo si inserisce in un contesto fortemente critico, in cui l’effettiva efficacia del piano dipenderà dalla capacità della Regione di colmare la distanza emersa con i territori, recependo le istanze provenienti dai tavoli tecnici e costruendo un modello di pianificazione realmente condiviso e multilivello.

In assenza di tale riallineamento, il rischio concreto è quello di un piano formalmente coerente sotto il profilo normativo, ma operativamente debole, esposto a difficoltà applicative, incremento del contenzioso e rallentamenti nei processi decisionali. In altri termini, il PPR — pur configurandosi come strumento di primaria rilevanza strategica — rischia di non esprimere pienamente il proprio potenziale se non accompagnato da una effettiva integrazione tra livello regionale e dimensione locale, condizione indispensabile per garantire un equilibrio reale tra tutela del paesaggio e governo sostenibile delle trasformazioni territoriali.

4.      GERARCHIA DELLA PIANIFICAZIONE E CRITICITA’ ATTUATIVE: IL NODO IRRISOLTO DELL’ADEGUAMENTO PPR–PTCP–PUC

A tale criticità si aggiunge un ulteriore elemento di forte complessità, strettamente connesso alla gerarchia delle fonti e degli strumenti di pianificazione territoriale, che nel sistema vigente assume un ruolo decisivo per garantire coerenza ed efficacia all’azione pianificatoria. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si colloca infatti in posizione sovraordinata non solo rispetto ai Piani Urbanistici Comunali (PUC), ma anche rispetto ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), in coerenza con la L.R. Campania n. 16/2004, ed in particolare con l’art. 20, che impone la necessaria conformità dei piani provinciali agli strumenti regionali. Tale principio è ulteriormente rafforzato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare dagli artt. 143 e 145, che sanciscono la cogenza, prevalenza e non derogabilità delle prescrizioni paesaggistiche su tutti gli strumenti subordinati, inclusi quelli provinciali.

Ne deriva un effetto sistemico di primaria rilevanza: l’adeguamento al PPR non riguarda esclusivamente i PUC, ma coinvolge necessariamente e in via preliminare tutti i PTCP campani, chiamati a svolgere una funzione fondamentale di mediazione, coordinamento e traduzione territoriale degli indirizzi regionali. Il PTCP, infatti, rappresenta il livello intermedio strategico, attraverso cui le prescrizioni del PPR vengono rese operative, contestualizzate e coerenti con le specificità territoriali, garantendo l’omogeneità delle scelte su scala vasta.

Tuttavia, proprio su questo passaggio si innesta una criticità strutturale rilevante e non adeguatamente considerata, che riguarda i tempi e le modalità di aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). In Campania, infatti, la formazione e revisione dei PTCP è storicamente caratterizzata da tempi estremamente lunghi — mediamente nell’ordine di sei anni — legati alla complessità procedurale, alla necessità di concertazione istituzionale e alla natura strutturale dello strumento. Ma il dato ancora più significativo è un altro: dall’adozione dei PTCP vigenti è ormai trascorso oltre un ventennio, e appare realistico ritenere che saranno necessari almeno ulteriori cinque anni per giungere all’adozione dei nuovi piani adeguati al PPR.

Questo scarto temporale introduce un elemento di forte criticità, perché nel frattempo il territorio campano è profondamente mutato rispetto ai primi anni 2000: sono cambiate le dinamiche insediative, le infrastrutture, i sistemi economici locali, le condizioni ambientali e le esigenze delle comunità. In tale contesto, è evidente che il solo PPR, per quanto strutturato, non è in grado di intercettare e governare in maniera puntuale queste trasformazioni senza il supporto del livello intermedio provinciale, che ha proprio la funzione di tradurre e adattare le strategie regionali alle specificità territoriali.

In questo scenario, l’imposizione di un adeguamento immediato dei PUC al PPR, anche nei casi in cui gli strumenti comunali siano stati recentemente adottati o approvati, determina una alterazione sostanziale della sequenza logica e gerarchica della pianificazione. Il modello corretto, coerente con il quadro normativo, dovrebbe infatti seguire una filiera ordinata e progressiva — Regione (PPR) → Provincia (PTCP) → Comune (PUC) — in cui ciascun livello recepisce, interpreta e declina quello sovraordinato.

Nella prassi attuale, emersa anche nei tavoli tecnici, questa sequenza risulta invece di fatto invertita, con una richiesta di adeguamento anticipata direttamente ai Comuni, in assenza di un aggiornamento dei PTCP. Si genera così un vero e proprio cortocircuito pianificatorio, in cui ai Comuni viene chiesto di conformarsi a un quadro regionale che non è stato ancora mediato, calibrato e reso coerente a scala territoriale, privandoli del necessario livello di raccordo.

Le conseguenze sono rilevanti e sistemiche: si produce una diffusa incertezza applicativa, dovuta alla mancanza di criteri interpretativi uniformi; si determina una disomogeneità delle scelte urbanistiche, con il rischio di approcci divergenti tra territori contigui; si genera un aggravio procedurale significativo, poiché i Comuni potrebbero essere costretti a ulteriori adeguamenti una volta aggiornati i PTCP; e si espone il sistema a un potenziale incremento del contenzioso, legato a un quadro normativo in evoluzione e non stabilizzato.

Questa condizione accentua ulteriormente la distanza tra governance regionale e realtà territoriali, soprattutto nei contesti interni, dove le dinamiche socio-economiche richiedono strumenti progressivi, flessibili e multilivello. Le risultanze dei tavoli tecnici hanno evidenziato con chiarezza tali criticità, più volte rappresentate dagli enti locali, senza tuttavia trovare un adeguato recepimento nel processo attuativo del piano. Ne deriva il rischio concreto che, in assenza di un riallineamento procedurale e temporale, il sistema pianificatorio risulti formalmente coerente ma sostanzialmente incapace di governare le trasformazioni reali del territorio.

In assenza di un corretto coordinamento sequenziale — con adeguamento prioritario dei PTCP e successivo dei PUC — il rischio concreto è quello di un sistema pianificatorio formalmente coerente ma sostanzialmente disallineato, nel quale l’efficacia del PPR risulta compromessa da difficoltà operative e da una limitata aderenza alle specificità locali. Ne consegue che l’adeguamento dei PUC, pur configurandosi come atto dovuto sotto il profilo giuridico, dovrebbe essere inserito in un percorso ordinato e gerarchicamente coerente, capace di valorizzare il ruolo delle Province e di garantire una reale traduzione territoriale degli indirizzi paesaggistici regionali, assicurando così un equilibrio effettivo tra tutela, pianificazione e sviluppo.

In conclusione, alla luce delle criticità emerse, appare imprescindibile che la Regione Campania proceda a un riallineamento complessivo del procedimento di attuazione del PPR, ponendo al centro una governance realmente multilivello, coerente con la gerarchia degli strumenti di pianificazione e capace di valorizzare il ruolo intermedio delle Province e quello operativo dei Comuni. È necessario, in particolare, garantire un percorso sequenziale ordinato — attraverso il preventivo adeguamento dei PTCP e il successivo allineamento dei PUC — evitando anticipazioni procedurali che generano incertezza e disfunzioni. Parallelamente, risulta fondamentale rafforzare i meccanismi di confronto istituzionale con i territori, assicurando un coinvolgimento effettivo nella fase di definizione delle norme e non solo in quella osservativa, così da integrare le esigenze locali, soprattutto dei contesti interni, all’interno di un quadro pianificatorio realistico e applicabile. Solo attraverso un impianto normativo chiaro, condiviso e progressivamente attuato, il Piano Paesaggistico potrà esprimere pienamente la propria funzione strategica, evitando il rischio di tradursi in un sistema formalmente coerente ma sostanzialmente inefficace, e contribuendo invece a costruire un equilibrio concreto tra tutela del paesaggio, sostenibilità e sviluppo territoriale.

5.      PROROGHE NORMATIVE, INCERTEZZE PROCEDURALI E CRITICITÀ APPLICATIVE NELLA FORMAZIONE DEI PUC

A questo quadro già complesso si aggiunge un ulteriore elemento di forte criticità, rappresentato dalla stratificazione normativa e dalle continue proroghe regionali, che stanno contribuendo a generare un contesto di crescente incertezza operativa per gli enti locali. In particolare, la Regione Campania ha più volte prorogato l’applicazione del Regolamento n. 5/2011, mantenendolo di fatto in vigore in luogo del più recente Regolamento regionale n. 3/2025, e rinviando contestualmente l’obbligo di completa attuazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

Si determina così un evidente disallineamento: da un lato, era stato fissato il termine del 31 dicembre 2025 per la dotazione dei PUC, consentendo nel contempo la permanenza della normativa previgente; dall’altro, è intervenuta l’adozione del preliminare del PPR, che introduce un quadro prescrittivo profondamente innovativo; parallelamente, sono state disposte ulteriori proroghe, spostando i termini al 30 giugno 2026 per l’adozione dei PUC e al 31 dicembre 2027 per la loro approvazione.

Questa sovrapposizione di regimi normativi e temporali genera una condizione di forte incertezza, in cui i Comuni si trovano ad operare con regole non pienamente allineate e in continua evoluzione. La criticità è ulteriormente aggravata dalle oggettive difficoltà procedurali, considerato che per l’acquisizione dei pareri degli enti sovracomunali si registrano tempi medi di circa 16 mesi, rendendo di fatto estremamente complesso il rispetto delle tempistiche imposte.

A rendere il quadro ancora più contraddittorio si aggiunge un profilo interpretativo particolarmente problematico: alcuni enti stanno ritenendo non applicabile, nella fase di approvazione dei PUC, l’istituto della Conferenza di Servizi, nonostante questo sia espressamente previsto dal Regolamento regionale n. 3/2025, quale strumento fondamentale di semplificazione e accelerazione procedurale. Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni del regolamento che disciplinano il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attraverso modalità integrate e coordinate tra amministrazioni, riconducibili all’istituto della Conferenza di Servizi, così come delineato dalla normativa generale sul procedimento amministrativo.

Nel complesso, si delinea un quadro in cui la pianificazione locale risulta compressa tra obblighi normativi stringenti, stratificazioni regolative e strumenti procedurali non pienamente utilizzati, con evidenti ricadute in termini di efficacia amministrativa. In particolare, appare ancora più critico — e per certi versi paradossale — il fatto che, nonostante il Regolamento regionale n. 3/2025 preveda espressamente la possibilità di ricorrere alla Conferenza di Servizi semplificata, alcuni enti continuino a escluderne l’applicazione nella fase di approvazione dei PUC.

Il riferimento è, in modo chiaro, all’art. 6, comma 6 del Regolamento regionale n. 3/2025, il quale stabilisce che “l’amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi semplificata con le procedure di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e atti endoprocedimentali obbligatori”, prevedendo altresì il meccanismo del silenzio-assenso e l’obbligo per le amministrazioni partecipanti di esprimere eventuali dissensi in forma motivata e costruttiva.

Si tratta di una disposizione centrale, che introduce uno strumento fondamentale di semplificazione e coordinamento procedurale, finalizzato a ridurre i tempi, evitare duplicazioni istruttorie e garantire una valutazione contestuale e integrata degli interessi pubblici coinvolti. Proprio per questo, la mancata applicazione della Conferenza di Servizi — o una sua interpretazione restrittiva — si traduce in un aggravamento procedurale ingiustificato, in aperto contrasto con la ratio del regolamento e con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Negare o limitare l’utilizzo di tale istituto appare dunque non solo incoerente, ma anche paradossale, poiché priva i Comuni di uno strumento essenziale per la gestione dei procedimenti complessi, compromettendo la capacità di rispettare le tempistiche e di coordinare efficacemente i diversi livelli amministrativi. Ne deriva un concreto aumento del rischio di ritardi, inefficienze e contenzioso, aggravando ulteriormente un sistema già fragile.

Questa criticità si inserisce in un contesto reso ancora più problematico dalla coesistenza di regimi normativi differenti (Reg. 5/2011 e Reg. 3/2025), dalle continue proroghe regionali e da tempistiche procedurali oggettivamente incompatibili con la realtà amministrativa, considerato che per l’acquisizione dei pareri sovracomunali si registrano tempi medi di circa 16 mesi. Ne deriva un quadro in cui i Comuni sono chiamati ad operare in condizioni di incertezza normativa e difficoltà operativa, con il rischio concreto di approvare strumenti urbanistici formalmente conformi ma sostanzialmente inefficaci o già superati al momento della loro entrata in vigore.

In tale prospettiva, emerge con chiarezza la necessità di un riordino organico e coerente del quadro normativo, che non solo valorizzi pienamente gli strumenti di semplificazione già previsti — come la Conferenza di Servizi — ma che sia soprattutto fondato su disposizioni normative chiare, univoche e di rango adeguato, anche sovraordinate rispetto alla disciplina regolamentare, in grado di eliminare le attuali ambiguità interpretative. Solo attraverso un quadro normativo stabile, coordinato e realmente applicabile sarà possibile garantire agli enti locali condizioni operative certe e restituire effettiva efficacia al sistema della pianificazione territoriale.

dalla redazione

Antonio Verderosa è un professionista riconosciuto come punto di riferimento nel panorama urbanistico campano, con una consolidata esperienza nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. È progettista di numerosi strumenti urbanistici in Campania, attraverso i quali ha maturato una profonda e diretta conoscenza delle dinamiche di governo del territorio, con particolare attenzione ai contesti complessi e alle aree interne, dove le criticità pianificatorie richiedono approcci avanzati e integrati. È esperto in materia paesaggistica ed edilizia, con competenze specialistiche nelle procedure urbanistiche, anche di elevata complessità, e nelle verifiche di conformità urbanistica e paesaggistica connesse agli interventi pubblici e privati. Svolge attività di consulenza, ricerca e docenza per Enti Pubblici, Università e Autorità Giudiziarie, contribuendo in maniera significativa all’interpretazione e all’evoluzione del quadro normativo di settore. Ha inoltre sviluppato una significativa esperienza come progettista nel settore delle grandi infrastrutture, occupandosi della gestione integrata dei procedimenti complessi e del coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, con particolare riferimento agli aspetti autorizzativi, pianificatori e di compatibilità territoriale. È consulente tecnico di riferimento per le principali Autorità Giudiziarie italiane in materia di reati edilizi e ambientali, ambito nel quale opera da anni nell’analisi di procedimenti complessi, nella ricostruzione tecnico-giuridica dei fatti e nell’interpretazione evolutiva della normativa urbanistica e paesaggistica, con un approccio rigoroso, multidisciplinare e orientato alla risoluzione delle criticità più articolate.